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Articolo 109 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 109 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennitą fissate dal presente titolo.

Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila:

  1. a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
  2. b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).

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