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Articolo 180 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 180 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro č autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilitā non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalitā per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

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