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Articolo 46 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 46 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Articolo abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.

[I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per la comunicazione all'altra parte. La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.]

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