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Articolo 39 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 39 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

[Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.](1)

[Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.](1)

[Avverso la decisione della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314.

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