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Articolo 36 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 36 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

L'accertamento dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio della Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, può presentare le sui osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che dev'essere notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro. Scaduto detto termine l'istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e di contributi.

Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.

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