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Articolo 30 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 30 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nei vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita di superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica, istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.

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