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Articolo 13 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 13 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo.

Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi, compresi ciascuno in diverso circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sarà stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo.

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