Consulenza legale Q202026862 (Articolo 2110 Codice Civile - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio)
«Ai sensi del comma 2 dell'art. 2110 c.c., la malattia , l' infortunio , la gravidanza ed il puerperio sospendono l'efficacia dell'atto di recesso , sia che...»