Consulenza legale Q202128574 (Articolo 340 Codice Penale - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)
«Il nostro ordinamento punisce, a mezzo dell’art. 340 c.p., la condotta di “ chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una...»