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Articolo 7 bis Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 18/01/2024]

Annullabilitą degli atti dell'amministrazione finanziaria

Dispositivo dell'art. 7 bis Statuto del contribuente

1. (1)Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

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