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Articolo 7 Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 20/08/2022]

Chiarezza e motivazione degli atti

Dispositivo dell'art. 7 Statuto del contribuente

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  1. a) l'ufficio presso il quale č possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  2. b) l'organo o l'autoritā amministrativa presso i quali č possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  3. c) le modalitā, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autoritā amministrativa cui č possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

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