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Articolo 27 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2023]

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Dispositivo dell'art. 27 Codice Processo Penale Minorile

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l' esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1(1)(2)(3).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448".
(2) La L. 5 febbraio 1992, n. 123, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento".
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

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