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Articolo 10 Preleggi

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Dispositivo dell'art. 10 Preleggi

Le leggi e i regolamenti [3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).
[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto] (3).

Note

(1) La pubblicazione avviene mediante l'inserzione del testo delle fonti normative statali nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica», a cura del Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dal momento in cui l'atto appare perfezionato. I documenti così pubblicati si ritengono conformi all'originale fino a quando non si provi il contrario.
Soltanto per le fonti normative statali è poi prevista la pubblicazione nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica»: si ritiene, tuttavia, che questa ulteriore pubblicazione abbia soltanto il valore di ripubblicazione notiziale.
(2) Il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del precetto normativo e l'inizio della sua obbligatorietà viene detto vacatio legis. Trascorso tale periodo opera una presunzione di conoscenza da parte di tutti i destinatari della norma, per cui vale il principio ignorantia legis non excusat.
Non sono sottoposti alla vacatio legis e devono considerarsi obbligatori dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i regolamenti ministeriali. Inoltre, il periodo di vacatio legis solitamente non è rispettato per i c.d. decreti-catenaccio che entrano in vigore immediatamente.
(3) Vedi 1 nota .

Massime relative all'art. 10 Preleggi

Cass. civ. n. 14450/2013

La disposizione dell'art. 10 disp. prel. cod. civ., che subordina l'obbligatorietà dei regolamenti alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trova applicazione unicamente per i regolamenti governativi, i quali hanno efficacia "erga omnes", e non invece per i regolamenti espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali (quale, nella specie, il regolamento sulla formazione permanente obbligatoria dei notai, cui rinvia il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato), risultando una forma di pubblicità generalizzata, con riguardo a questi ultimi, da un lato non imposta da alcuna norma di ordine primario, dall'altro eccessiva rispetto allo scopo della semplice comunicazione alla platea ristretta ed omogenea degli iscritti.

Cass. civ. n. 4781/1991

Nel regime anteriore alla L. 23 agosto 1988, n. 400, che al quinto comma dell'art. 15 ha disposto, per le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione salvo diverso disposto di quest'ultima, la legge di conversione del decreto legge, mentre esplica ex tunc (e cioè fin dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, è dotata, rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza, poiché da un lato converte il precedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nel provvedimento convertito. Ne consegue che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto ex nunc e cioè alla scadenza del periodo di vacatio legis susseguenti alla loro pubblicazione nella G.U. (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo, fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all'emendamento. (Fattispecie in ordine al D.L. 4 marzo 1976, n. 30 con riguardo agli interessi dovuti per il ritardo del pagamento dell'imposta da parte dell'azienda delegata dal contribuente, per cui la legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160 ha disposto una penale giornaliera).

Cass. civ. n. 1204/1990

La norma dell'art. 10, primo comma, delle preleggi – secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo-quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto – non si applica ai decreti ministeriali (nella specie, decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 21 febbraio 1981, pubblicato sulla G.U. n. 237 del 27 novembre 1981, di approvazione di un regolamento dell'Enpam) che recepiscono (senza, peraltro, trasformarli in regolamenti governativi) atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma secondo, delle preleggi), essendo tali decreti emanati nell'esercizio di un semplice controllo, con la conseguenza che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non sono assoggettati ad alcun periodo di vacatio legis e sono quindi immediatamente applicabili per il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi.

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