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Articolo 9 Norme in materia di orario di lavoro

(D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66)

[Aggiornato al 01/01/2019]

Riposi settimanali

Dispositivo dell'art. 9 Norme in materia di orario di lavoro

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

  1. a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
  2. b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
  3. c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
  4. d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

  1. a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
  2. b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
  3. c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
  4. d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
  5. e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
  6. f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
  7. g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 9 Norme in materia di orario di lavoro

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G.M. chiede
giovedģ 27/03/2025
“Sono un dipendente pubblico part time verticale a 20 ore che lavora nel turno notturno di venerdì e domenica quindi ho tutte le domeniche dell’anno inserite come orario normale, ed inoltre tutelato come lavoratore notturno supernado le 80 notti annuali, è applicabile la disciplina alla luce della recente sentenza di cassazione Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024 “il lavoro domenicale deve essere compensato per la sua particolare penosità con una maggiorazione anche quando il CCNL non lo preveda”. Attualmente è stata pagata la domenica nessuna maggiorazione festiva ma soltanto l’indennità oraria prevista per qualsiasi giorno di lavoro notturno. Ed eventualmente quale prescrizione si applica per questi crediti lavorativi . Grazie , distinti saluti”
Consulenza legale i 04/04/2025
L’art. 106 (intitolato “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo”) del CCNL trasmesso prevede, al comma 3, che “al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa”.
Al comma 4 stabilisce, poi, che “per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro 2,55 lorde”.

Il comma 6, infine, dispone che “le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)”.

Pertanto, stando alla lettera del contratto applicabile al caso di specie, all’indennità per lavoro notturno andrebbe cumulata quella per lavoro festivo.

Per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione n. 31712 del 10 dicembre 2024, quest’ultima ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata, riconoscendo che la stessa si ponesse in continuità con quanto affermato in materia dalla giurisprudenza costante della stessa Suprema Corte (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008), ossia che “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimana le in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris”.
Inoltre, sempre secondo la Corte, “il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per i pulitori turnisti operanti presso l’aeroporto di xxxxx (come osservato dal P.G.) non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali”.

Nel caso di specie è prevista già una indennità per il lavoro festivo, peraltro cumulabile con quella per lavoro notturno: pertanto non dovrebbe essere necessario il ricorso al giudice per determinare l’ulteriore compenso.

Ai sensi del codice civile e secondo la giurisprudenza costante, il termine prescrizionale, che porta all’estinzione del credito retributivo, è di 5 anni.

Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e, secondo la giurisprudenza, decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli, in via giudiziale, i propri diritti ed interessi.