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Articolo 46 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 04/01/2024]

Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse

Dispositivo dell'art. 46 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili(1).

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma(1).

3. Al personale in servizio presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Note

(1) La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

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