1. (1)Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15 bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
- f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q);
- i) la scarsa laboriosità, se abituale;
- l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- m) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:
- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attività di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.






Tesi di laurea
Consulenza