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Articolo 15 quater Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

Sanzioni applicabili

Dispositivo dell'art. 15 quater Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:

  1. a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15 bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  2. b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  3. c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8;
  4. d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
  5. e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
  6. f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  7. g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
  8. h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q);
  9. i) la scarsa laboriosità, se abituale;
  10. l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  11. m) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  12. n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.

2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità per:

  1. a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
  2. b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  3. c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attività di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149.

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