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Articolo 62 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Revisione degli estimi. Imposte sui terreni

Dispositivo dell'art. 62 Norme sui contratti agrari

Ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.

Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione(1).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" dell'articolo 62 "della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)."

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