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Articolo 57 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Province autonome di Trento e di Bolzano

Dispositivo dell'art. 57 Norme sui contratti agrari

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.

Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

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