Articolo abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
            
            [Ferme restando le disposizioni dell'articolo 26  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie  si  osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV  del  libro  II  del codice di procedura civile.
Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire  solo  al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva(1).]
 
                  
  
                        Note
                              
                                                        
                      (1)
                    
                  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha  disposto  (con  l'art.  36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore dello stesso. 
 
	Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in vigore dello stesso."