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Articolo 43 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Indennizzo in favore dei concessionari

Dispositivo dell'art. 43 Norme sui contratti agrari

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore a dodici annualità del canone ne' inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque.

L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

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