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Articolo 19 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Facoltą dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti

Dispositivo dell'art. 19 Norme sui contratti agrari

L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

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