Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11508 del 22 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietą o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge, e non rientrando tra essi un provvedimento del genere.

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