Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5930 del 13 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione del lavoratore che dā atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, costituisce, di norma, una mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria) e pub assumere il valore negoziale di una rinunzia o transazione solo se — secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimitā se correttamente motivata — esprima, alla stregua del contesto in cui si č estrinsecata e di circostanze desumibili anche aliunde la volontā di privarsi di diritti specifici e determinati, o determinabili, dei quali il lavoratore rinunziante o transigente abbia piena e chiara consapevolezza.

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