Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1194 del 3 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sé, anche se contenenti la menzione del licenziamento, l'accettazione del medesimo e la rinuncia ad impugnarlo o all'impugnazione gią proposta; tuttavia, possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.

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