Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6723 del 19 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione, da parte del lavoratore, del provvedimento datoriale di sospensione del lavoro, quale alternativa al licenziamento, per temporanea mancanza o insufficienza di commesse, comporta la perdita del diritto alla retribuzione, attesi il vincolo di corrispettività delle prestazioni dovute dalle parti del rapporto e la non ravvisabilità, nell'accettazione predetta, di una rinuncia (alla retribuzione) invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c. o nulla siccome relativa a diritti di futura acquisizione. Qualora, peraltro, l'accordo che abbia per oggetto la sospensione del rapporto sia affetto da nullità (ex artt. 1346 e 1418 c.c.) per indeterminatezza o per indeterminabilità dell'oggetto — in quanto la sua concreta operatività dipenda dalla unilaterale volontà del datore di lavoro e non dal consensuale riconoscimento, ad opera dei contraenti, della ragione concreta ed attuale della sospensione del rapporto — ovvero perché la sospensione del rapporto, in quanto assoggettata alla mera volontà del datore di lavoro, sia collegata ad una condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.), non può ritenersi sussistente — in conformità con i principi di effettività e di corrispettività del rapporto di lavoro, di cui è espressione anche l'art. 2126 c.c. — il diritto alla retribuzione ove non si accerti l'esecuzione della prestazione lavorativa o, quanto meno, la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative.

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