Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6221 del 13 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'art. 2113 c.c., debbono attenere alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all'INPS, perché quest'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il datore di lavoro ed il lavoratore all'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 c.c. ed inoperanti nei confronti dell'ente previdenziale.

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