Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4108 del 6 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma c.c. – nel testo introdotto dall'art. 36 della L. 19 maggio 1975, n. 151 – secondo cui l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel caso in cui la proprietą sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al divorzio, dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostanze – il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente per effetto dell'aumento dell'etą e, comunque, presuppone la incolpevole mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte dei figli stessi – assicurare a questi ultimi la continuitą dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il genitore non proprietario della casa.

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