Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4061 del 9 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La decisione di attribuire la casa coniugale al coniuge che ne sia soltanto comproprietario, adottata nel corso del giudizio di separazione, ove non sia riconducibile al disposto dell'art. 155 c.c., deve intendersi adottata sul presupposto che il beneficiario abbia diritto al mantenimento, in quanto la prole vive in una cittā diversa da quella ove č ubicata la precedente casa familiare. Ne consegue che, ove difetti il diritto al mantenimento deve riconoscersi, nello stesso giudizio di separazione la possibilitā di chiedere all'altro coniuge un corrispettivo adeguato al beneficio economico che ha ricevuto senza alcun titolo giustificativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.