Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1532 del 21 aprile 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

I requisiti necessari per la compensazione legale (certezza, liquidità ed esigibilità del credito) debbono intendersi in base a criteri obiettivi, indipendentemente dal riconoscimento della controparte; così che ben può essere liquido ed esigibile anche un credito litigioso, sempre che sussistano in concreto i requisiti stessi, i quali, nel contrasto fra le parti, possono essere accertati in giudizio; con l'ovvia conseguenza che se il credito già sussisteva con i requisiti richiesti, la sentenza che riconosca la detta situazione ha natura meramente dichiarativa del fatto estintivo, risalente al giorno della coesistenza obiettiva dei due crediti.

(massima n. 2)

La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 c.c. di conseguenza, il debitore dell'eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., può sempre eccepire l'intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.

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