Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8058 del 3 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 155, quarto comma, c.c. – secondo cui in caso di separazione l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile al coniuge cui vengono affidati i figli – non č applicabile, neppure in via estensiva, all'ipotesi di separazione di coniugi con i quali conviva il figlio nato da un precedente matrimonio di uno di essi e non legato, quindi, da alcun vincolo di filiazione con l'altro coniuge.

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