Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26586 del 17 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma, c.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54), il quale dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta una regola assoluta che rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di affidamento, ma attribuisce un potere discrezionale al giudice, il quale può pertanto limitare l'assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell'assegnazione, delle esigenze di vita dell'altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell'immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.

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