Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10813 del 4 dicembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine al terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro periodicamente dovute all'obbligato può estendersi anche all'assegno in favore di figli minori, nonostante l'art. 156 c.c. richiami il precedente art. 155 solo nel quarto comma (dove è prevista l'imposizione di idonee garanzie reali e personali), in quanto l'assegno a favore del coniuge affidatario è di regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo nel mantenimento della prole, e, quand'anche consista solo in quest'ultimo contributo, rappresenta pur sempre un credito dell'altro coniuge e la sua corresponsione da parte dell'obbligato si inserisce, necessariamente, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la destinazione delle relative somme.

(massima n. 2)

L'omessa o incompleta trascrizione della procura in calce o a margine dell'originale del ricorso nella copia notificata rende inammissibile il ricorso per cassazione solo quando non sia dato, da altri elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata medesima, acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. Pertanto, qualora nella copia notificata del ricorso per cassazione sia indicato in epigrafe il rilascio della procura speciale, apposta a margine dell'originale, in favore del procuratore che abbia sottoscritto il ricorso e richiesto che esso venisse notificato al resistente - circostanza quest'ultima risultante dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione -, non può dubitarsi dell'anteriorità del rilascio della procura e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso.

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