Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9028 del 11 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei giudizio di modifica delle condizioni della separazione, la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ed, a tal fine, deve essere considerata anche l'evoluzione delle condizioni economiche delle parti nel corso del giudizio. A tal riguardo il giudice č tenuto ad ancorare la decorrenza della nuova determinazione del contributo, al momento dell'effettivo verificarsi del mutamento di dette condizioni, ed ad eventualmente modulare, nel tempo, l'ammontare dell'assegno, attraverso uno scaglionamento degli incrementi o delle diminuzioni, in relazione al loro progressivo variare.

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