Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10268 del 21 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di separazione giudiziale, il giudice deve stabilire la misura e le modalitą con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, avendo come esclusivo riferimento la realizzazione dei loro interessi morali e materiali, seguendo il criterio di cui all'art. 148, primo comma, c.c. - secondo cui i genitori devono adempiere i predetti doveri verso i figli in proporzione delle loro sostanze e secondo la loro capacitą di lavoro professionale e casalingo - e compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio; senza che assuma rilievo, ai fini della determinazione dell'indicato contributo, la «posizione sociale» dei figli, in quanto il contributo medesimo č finalizzato alla realizzazione di interessi non soltanto materiali della prole.

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