Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2993 del 7 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nello stabilire l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli minori in favore del coniuge (separato o divorziato) affidatario – assegno che ha lo scopo di assicurare ai figli, per quanto possibile, anche in regime di separazione, un tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia – il giudice deve tenere presente non le sole esigenze di mantenimento e di istruzione del minore, ma altresì il reddito dei genitori, ancorché in relazione alle maggiori spese derivanti a ciascuno di essi dalla separazione.

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