Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3318 del 22 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, ed in applicazione del principio generale della libertā di forma —in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioč, di applicazione analogica — l'accordo aziendale č valido anche se non stipulato per iscritto.

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