Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19351 del 18 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare — nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto — la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di diritti quesiti del lavoratore in ordine alla pretesa stabilità nel tempo di discipline collettive più favorevoli o in ordine alle mere aspettative sorte alla stregua della precedente regolamentazione).

(massima n. 2)

Il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale, regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali. Ne consegue che, seppure il trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori è nella sua globalità costituito dall'insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli contrattuali, la disciplina nazionale e quella aziendale, egualmente espressione dell'autonomia privata, si differenziano tra di loro per la loro distinta natura e fonte negoziale con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non iteragiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il contratto aziendale applicato da un'azienda di trasporti non potesse essere disdettato se non attraverso una rivisitazione dell'intero e generalizzato contenuto
della contrattazione collettiva, finendo con il disconoscere l'autonomia del contratto aziendale).

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