Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8052 del 22 maggio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore.

(massima n. 2)

Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.

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