Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8216 del 6 giugno 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicuratore della responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati — tali essendo quelli di cui all'art. 2054 c.c. —, non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo — i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiabile, sicché nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell'auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata).

(massima n. 2)

Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, c.c., non dall'art. 2055 c.c., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 c.c., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato-assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.

(massima n. 3)

In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un'autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, ex art. 2043 c.c., nonché quella del proprietario e del conducente dell'autovettura, per la presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c., atteso che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l'imputabilità dell'unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità.

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