Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3038 del 17 maggio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di furto di autoveicolo, del quale il proprietario non abbia impedito la circolazione contro la sua volontà con idonee cautele, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli a motore copre anche il danno provocato dolosamente dal conducente.

(massima n. 2)

Per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta «contro la sua volontà», richiedendosi, cioè, la esplicazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può, pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'azione del ladro e la circolazione stessa. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine indicato, la prova che il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi a causa dell'imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le aveva riposte all'esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a più persone e conoscibile da altri occasionalmente).

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