(massima n. 1)
In tema di accertamento della responsabilitą civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore dellamateria al cui rispetto deve conformarsi la decisione equitativa al conciliatore quello posto dall'art. 2054, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro.