Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10609 del 2 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale i responsabili in solido possono provare singolarmente la propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietà passiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi al danneggiato, egli non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. per la prova a lui incombente sull'esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate.

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