Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13016 del 9 dicembre 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale di cui all'art. 2052 c.c., concorre con quella posta dal primo comma del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest'ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l'animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il secondo comma dell'art. 2054 che pone a suo carico la presunzione di responsabilitą solo concorrente.

(massima n. 2)

La responsabilitą del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 c.c., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale, č esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtł di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto o di fatto traeva. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito da cui si č affermata la responsabilitą esclusiva del mezzadro, restando irrilevante la circostanza che il proprietario divida con il mezzadro la responsabilitą delle scorte del fondo).

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