Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2210 del 28 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale tra coniugi, l'adottabilitą d'ufficio, da parte del giudice, ex art. 155 c.c., dei provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale dei figli minori (provvedimenti caratterizzati da esigenze e finalitą pubblicistiche e sottratti, per l'effetto, all'iniziativa ed alla disponibilitą delle parti) condiziona la stessa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in tema di ius novorum in appello, nel senso che una richiesta di parte al riguardo formulata per la prima volta in sede di gravame si risolve pur sempre nell'allegazione di una omessa pronuncia di provvedimenti che rientravano nei poteri d'ufficio del primo giudice. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cosģ confermato la sentenza d'appello che, a fronte di una richiesta di modifica del provvedimento di affidamento congiunto del minore - con residenza privilegiata presso la casa paterna - avanzata dalla madre, che chiedeva, invece, l'affidamento esclusivo del minore stesso, aveva ampliato il diritto di visita riconosciuto alla ricorrente pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso).

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