Cassazione civile Sez. I sentenza n. 270 del 13 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalitą pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilitą delle parti.

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