Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25792 del 2 luglio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova.

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