(massima n. 1)
Il danneggiamento del dispositivo elettronico di controllo applicato alla persona sottoposta a misura cautelare integra il reato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in quanto trattasi di cosa destinata a pubblico servizio, funzionale all’attività di vigilanza e prevenzione affidata agli organi di polizia nell’interesse della collettività, con conseguente procedibilità d’ufficio. La qualificazione non attiene alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625, n. 7, c.p., ma alla destinazione del bene al pubblico servizio, rientrante tra le ipotesi ivi indicate. Le minacce rivolte agli agenti per indurli a non applicare o a rimuovere il dispositivo sono idonee ad integrare il delitto di cui all’art. 336 c.p., ove finalizzate a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio.