(massima n. 1)
Il reato di violenza privata può concorrere con quello di turbativa violenta del possesso di cose immobili solo quando la violenza o la minaccia siano usate anche al fine di coartare la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa dell'altrui possesso di un immobile.