(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minacciosa di chi, nell'ambito di una contesa tra spacciatori funzionale al controllo di una "piazza di spaccio", costringe un antagonista ad abbandonare il luogo di svolgimento dell'illecita attività, rivendicandone la gestione esclusiva, atteso che il profitto richiesto per la configurabilità di tale delitto può consistere in un'utilità anche di natura non patrimoniale e il correlato danno può sostanziarsi nella perdita di futuri risultati economicamente valutabili, a nulla rilevando che si tratti di attività illecita.