(massima n. 1)
È ravvisabile il reato di estorsione (articolo 629 del Cp) nelle condotte che, pur venute ad essere consumate nell'ambito del rapporto di lavoro, si caratterizzano per la realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo altrui danno. Integra, quindi, la fattispecie estorsiva la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, prospetti al dipendente la perdita dell'occupazione ove non accetti le condizioni deteriori prospettate, perché ciò permette la realizzazione di un ingiusto profitto: una tale condotta, infatti, non può qualificarsi ex articolo 603-bis del Cp, ma la stessa deve ricondursi all'ipotesi dell'articolo 629 del Cp in ragione della plurioffensività del reato e ciò perché il reato è effettivamente plurioffensivo, arrecando danno sia al lavoratore quale persona fisica che al patrimonio dello stesso, depauperato dalle migliori retribuzioni e condizioni cui avrebbe avuto diritto.